

Definizione
La definizione di "produttore", secondo la normativa RAEE, è piuttosto complessa e non trova riscontro in altri provvedimenti.
Nel testo del decreto di recepimento compare la seguente definizione (Art 3.m).
Definizione Produttore:
Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi mezzi di comunicazione a distanza di cui al Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 185, e successive modifiche:
Non sarà considerato produttore chi:
Un cenno particolare meritano le importazioni parallele. Nel caso più soggetti importino nel territorio italiano apparecchiature elettriche ed elettroniche dello stesso produttore estero, tutti questi soggetti sono da considerarsi produttori e saranno dunque responsabili della propria quota di apparecchiature importate, anche nel caso esista in Italia un legale rappresentante del produttore estero.
Casi particolari
San Marino e Città del Vaticano?
Le apparecchiature acquistate a San Marino e Città del Vaticano sono da considerarsi importate e quindi i relativi distributori in Italia o UE sono a tutti gli effetti dei produttori ai sensi del punto 3 della definizione di produttore, art. 3, lettera m.
Uso In Proprio:
Si ritiene che gli Utilizzatori professionali che acquistano un'AEE da un rivenditore/produttore straniero (sia UE che Extra-UE) per utilizzarlo nella propria attività professionale, ma senza effettuare la commercializzazione, non siano da considerare come dei produttori.
Attività Occasionale:
La definizione di Produttore contenuta nel D.lgs 151/2005 non fa alcuna distinzione relativamente alla frequenza o occasionalità dell'attività di commercializzazione AEE.
Comodato d'Uso, Locazione:
Non è stata elaborata una interpretazione univoca su questo particolare tipo di attività. In generale, non si ritiene che sia un'attività tale da configurare la responsabilità del produttore ( a meno che non tutte le apparecchiature al produttore/distributore che le da in comodato d'suo o locazione).
Obblighi
1. ADESIONE AI SISTEMI COLLETTIVI:
Con l'emanazione dei Decreti Attuativi i produttori sono responsabili del finanziamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei prodotti a fine vita.
Fino al 13 Agosto 2011, data convenzionale per l'applicazione dell'EcoCotributo RAEE (ECR), non sono ammessi Sistemi Individuali, pertanto sino ad allora il Produttore è obbligato ad aderire ad un Sistema Collettivo.
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI:
I produttori sono soggetti all'Iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori, gestito dal Ministero dell'Ambiente: ogni produttore/importatore deve registrarsi presso le camere di commercio, che comunicano al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elenco delle imprese identificate come produttori/importatori.
Il Registro Nazionale rilascia successivamente al produttore un codice identificativo alfanumerico di 16 cifre che dovrà comparire in tutte le Fatture al fine di permettere controlli efficaci ed efficienti. L'assenza del codice non consentirà la commercializzazione dei prodotti sul mercato nazionale.
Le modalità di funzionamento del Registro sono specificate nel Decreto Ministeriale 25 Settembre 2007. Per procedere alla Iscrizione al Registro il produttore deve essere in possesso della Carta Nazionale Dei Servizi (CNS) o della Business Key rilasciate dalla camera di commercio territoriale di competenza.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI DI VENDITA:
I produttori devono dichiarare al Registro Nazionale i quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in peso e n° di pezzi) immessi sul mercato italiano nell'anno 2006, al fine della determinazione delle rispettive quote di mercato (nel caso l'azienda sia di nuova costituzione dovrà effettuare una stima dell'immesso nell'anno corrente).
Il Produttore è tenuto a dichiarare:
- la categoria merceologica di riferimento;
- lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come
produttore di apparecchiature elettriche;
- il peso e i numero di pezzi degli apparecchi elettrici ed elettronici
immessi sul mercato nel 2006;
- il sistema collettivo di raccolta e smaltimento a cui il Produttore aderisce.
Una volta completata l'iscrizione, al Produttore verrà rilasciato, tramite il sistema informatico della Camera di Commercio, un unico numero di iscrizione per ciascun settore merceologico. Tale numero dovrà essere indicato entro 30 giorni dalla data di rilascio del numero, dal Produttore stesso, su tutte fatture.
In assenza di tale numero, il produttore ed importatore non potrà commercializzare i propri prodotti sul territorio nazionale.
4. FINANZIAMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO
E SMALTIMENTO:
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE i produttori possono applicare l'EcoContributo RAEE (ECR) sul prodotto visibile in fattura evidenziato all'utente finale.
5. OBBLIGHI DI MARCATURA DEL PRODOTTO:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006 devono riportare, al momento dell'immissione sul mercato italiano, oltre al marchio identificativo del produttore, il simbolo del cassonetto barrato riportato nell'allegato 4 del Decreto legislativo o anche simbolo contenuto nelle norma EN 50419.
Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006.
6. INFORMAZIONI AGLI UTENTI:
Il produttore di AEE fornisce all'interno delle istruzioni per l'uso adeguate informazioni concernenti l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti una raccolta separata, i sistemi di raccolta dei RAEE nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova, gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse AEE o di parti di esse.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del Dlgs n. 22/1997).